730

Con l’introduzione del modello 730, il contribuente è sollevato da una serie di competenze ed adempimenti quali ad es. attivarsi personalmente per procurarsi i moduli e le relative istruzioni ministeriali, impegnarsi nell’esposizione corretta dei dati, nel calcolo dei redditi, delle detrazioni, dell’imposta dovuta, oltre che doversi recare personalmente ed entro i termini previsti presso istituti bancari o postali, per effettuare i pagamenti mediante apposite deleghe uniche chiamate F24 e per la consegna della dichiarazione stessa.

Grazie al modello 730 e grazie all’assistenza fiscale dei CAF:

  • Si semplifica notevolmente il procedimento perché è il CAF stesso che controlla i dati, elabora la dichiarazione, effettua i calcoli;
  • Il CAF invia al sostituto d’imposta (cioè al datore di lavoro) una comunicazione contenente il risultato della dichiarazione;
  • L’eventuale imposta a debito viene trattenuta in busta paga/pensione (nessuna delega da presentare in banca o alla posta);
  • Al contrario, l’eventuale imposta a credito viene subito rimborsata in busta paga o pensione;
  • Il CAF provvede ad inviare il modello 730 all’Amministrazione Finanziaria in via telematica;
  • C’è maggior certezza nell’incasso delle dichiarazioni da parte dell’Erario.

Possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2014 hanno percepito reddito di lavoro dipendente, redditi di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e nel 2015 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In tal caso il modello 730 va presentato a un caf o a un professionista abilitato.